Gli accordi di ristrutturazione dei debiti consentono all’imprenditore di concludere un’intesa con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti — estendendo gli effetti dell’accordo omologato anche ai creditori non aderenti, che devono essere soddisfatti integralmente.
A differenza del concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione non richiedono l’apertura di una procedura concorsuale formale per i creditori aderenti. Il piano viene negoziato direttamente, poi sottoposto all’omologazione del Tribunale.
Il requisito minimo è il consenso di creditori che rappresentino il 60% dei crediti complessivi (75% per alcune categorie particolari). I creditori non aderenti non subiscono falcidia ma devono essere soddisfatti nei termini originari o comunque non peggiorativi.
L’omologazione produce effetti protettivi: sospensione delle azioni esecutive e cautelari durante la fase di trattativa e dopo il deposito della domanda, per un periodo definito.
Se il 60% dei creditori non è raggiungibile — per frammentazione della massa o per posizioni inconciliabili — lo strumento non è praticabile e occorre valutare alternative come il concordato preventivo.
Gli accordi di ristrutturazione sono preferibili quando l’impresa ha un numero limitato di creditori significativi con cui sia realistico negoziare bilateralmente, quando si vuole evitare la visibilità e la complessità procedimentale del concordato preventivo, e quando i tempi di approvazione più rapidi sono rilevanti.
Il concordato preventivo resta preferibile quando la massa creditoria è frammentata, quando occorre una falcidia estesa anche ai creditori non aderenti, o quando l’impresa non è in grado di garantire il pagamento integrale ai creditori estranei all’accordo.
La scelta tra i due strumenti non è mai astratta: dipende dalla composizione della massa creditoria, dai flussi disponibili e dal tempo ancora a disposizione per la trattativa.
La scelta degli accordi di ristrutturazione rispetto ad altri istituti dipende dall’analisi dell’intera posizione debitoria: un confronto sugli strumenti del CCII disponibili consente di individuare il percorso più coerente.
Un confronto riservato per valutare la situazione concreta e le opzioni ancora disponibili.
Quando esiste una struttura operativa difendibile e un perimetro di creditori con cui costruire un'intesa che rappresenti almeno il 60% dei crediti.
Predisposizione del piano, attestazione di un professionista indipendente, omologazione del Tribunale. L'omologa estende gli effetti anche ai creditori non aderenti, soddisfatti integralmente.
Impostazione, attestazione e omologazione. Lo Studio presidia ogni fase e l'interlocuzione con i creditori.